Gestisce le pratiche telematiche acquisite dal protocollo tramite lo sportello unico, e provvede al loro inoltro telematico agli organi competenti.
Commercio
A chi è rivolto
Cittadinanza
Descrizione
Il Servizio Commercio gestisce le pratiche telematiche acquisite al protocollo tramite elencate in sportello unico (SUAP – attività produttive)
nonché successivo eventuale inoltro telematico delle stesse ai competenti organi della Pubblica Amministrazione - se di specifica competenza - per conto del cittadino.
Come fare
Svolge funzioni amministrative in materia di commercio, fiere e mercati, pubblici esercizi, estetisti e acconciatori, autorizzazioni per autonoleggio con conducente, attività ricettive, distributori di carburante, edicole, pubblici spettacoli, artigianato, agriturismo, lotterie, tombole e pesche di beneficenza, vendita di cose antiche o usate. Provvede al rilascio di autorizzazioni, licenze, prese d’atto ed estende le sue funzioni anche all'applicazione di misure dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a terzi nello svolgimento delle attività sociali, economiche e culturali.
Programmazione, ricezione e gestione pratiche eventi, manifestazioni sia a scopo di lucro che non a scopo di lucro, promosse da organizzatori pubblici, privati e associazioni, con relativo rilascio di licenze TULPS, autorizzazioni all’occupazione suolo pubblico di competenza, previa determinazione del Canone unico patrimoniale stabilito dal concessionario dell’ente per conto dell’Ufficio Tributi;
All’interno della Home page del sito istituzionale del Comune di Bariano è possibile accedere alla nuova versione del portale sportello telematico SUAP – attività produttive e compilando le nuove pratiche telematiche di interesse.
È possibile effettuare la consegna di domande, istanze, documenti diretti all’Ente tramite PEC o mail, per posta e l’inoltro a mano, per la sola documentazione esclusa dell’elenco telematico SUAP attività produttive.
Chi desidera consegnare a mano documentazione indirizzata all’Ufficio commercio deve presentarsi al front-office.
Cosa serve
Le pratiche relative al Commercio rientrano tra quelle attribuite alla competenza del SUAP. Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle comunicazioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamenti o trasferimenti, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 5 del 26.03.2010. Pertanto, le pratiche commerciali vanno trasmesse al SUAP mediante modalità telematica.
Cosa si ottiene
Ricevuta di protocollo e/o progressivo n. SUAP da Sportello telematico – rilascio di Provvedimenti finali quali licenze e/o autorizzazioni.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
Tempi di istruttoria di una COMUNICAZIONE:
La Legge 07/09/1990, n. 241 non prevede tempi istruttori per una "comunicazione". La comunicazione ha valenza giuridica immediata se completa di ogni documento e allegato richiesto.
Come per la segnalazione certificata di inizio attività, se mancano i requisiti o i presupposti necessari all'esercizio dell'attività, l'Amministrazione competente può emettere un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi.
Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, l'Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell'attività anche dopo la presentazione della comunicazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
Nessuna Scadenza
Tempi istruttoria SCIA (segnalazione certificata di inizio attività):
Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 la SCIA “Segnalazione certificata di inizio attività” stabilisce che:
(…) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
(…) L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Se mancano i requisiti o i presupposti necessari all'esercizio dell'attività, l'Amministrazione competente può emettere, entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione, un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l'interessato può conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a 30 giorni, fissato dall'Amministrazione (Legge 07/09/1990, n. 241, art. 19).
Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, l'Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell'attività anche dopo che siano trascorsi i 60 giorni dalla segnalazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
La SCIA di inizio attività assume validità giuridica come di seguito:
- Le istanze contestuali alla Comunicazione Unica (D.P.R. 07/09/2010, n. 160. art. 5) assumono valenza giuridica nel momento in cui sono presentate presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, che le trasmette immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza.
- Le istanze non contestuali alla Comunicazione Unica (DM 10/11/2011, art. 5) assumono valenza giuridica quando si ottiene la ricevuta che attesta l'avvenuta consegna o viene comunicato il numero di protocollo assegnato all'istanza (Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68, art. 6).
Nessuna Scadenza
Tempi di istruttoria di una domanda per rilascio AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE o LICENZA:
Salvo quanto previsto dalle diverse normative di settore, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il SUAP può richiedere all'interessato eventuale documentazione integrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, art. 7).
Trascorsi questi primi 30 giorni, il SUAP adotterà il provvedimento conclusivo entro altri 30 giorni.
Nessuna Scadenza
Tempi per rilascio domande di occupazione suolo pubblico per attività commerciali e/o imprenditoriali o di cessione ai fini solidaristici:
Per le occupazioni di aree pubbliche da parte di coloro che esercitano mestieri girovaghi (giostre, circhi, ambulanti, etc.), la concessione delle aree deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività (art. 40 regolamento canone unico patrimoniale)
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’ufficio competente conclude l’iter istruttorio entro il termine stabilito di 30 (trenta) giorni, nel rispetto del vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e ai sensi della Legge 241/1990 e smi.
Nel caso delle occupazioni temporanee l’iter istruttorio deve concludersi entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Qualora il Servizio preposto abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell’art. 16 della L. 241/1990 e smi. (art. 41 regolamento canone unico patrimoniale)